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Analisi della Raccomandazione 03/2026 dell'Autorità Garante Nazionale dei Diritti delle persone con disabilità

  • Avv. Ivana Consolo
  • 4 giorni fa
  • Tempo di lettura: 4 min


Entrare in un Ospedale, sottoporsi ad un esame diagnostico invasivo, o salire su di un'ambulanza, sono situazioni che generano ansia in chiunque. Per una persona con disabilità grave, intellettiva, sensoriale, o con disturbi dello spettro autistico, queste esperienze possono trasformarsi in barriere insormontabili, fonti di traumi profondi, o addirittura impedimenti insuperabili all'esercizio stesso del Diritto alla salute.


In questi contesti, la presenza di una figura di riferimento – il Caregiver familiare – non risponde soltanto ad un mero desiderio di vicinanza affettiva o di conforto morale. È, al contrario, un fattore funzionale e clinico imprescindibile. Eppure, fino ad oggi, le prassi sul territorio nazionale sono rimaste drammaticamente frammentate, affidate alla sensibilità dei singoli reparti o a regolamenti interni che, in maniera del tutto impropria, equiparano il Caregiver ad un qualunque visitatore soggetto a rigidi orari di visita.


Per porre fine a questa disomogeneità lesiva del principio di uguaglianza, l’Autorità Garante Nazionale dei Diritti delle persone con disabilità ha approvato, con Delibera n. 20 del 29 Maggio 2026, la fondamentale Raccomandazione n. 03/2026. Un documento che fissa principi operativi chiarissimi, ponendo un pilastro fondamentale nell'umanizzazione delle cure e nel Diritto Costituzionale.


ACCOMODAMENTO RAGIONEVOLE COME PRINCIPIO CARDINE

La svolta giuridica impressa dal Garante risiede nella qualificazione formale della presenza del Caregiver. Essa non è una concessione o una cortesia organizzativa da parte della Struttura Sanitaria, bensì una misura di Accomodamento Ragionevole costituzionalmente necessaria (in linea con gli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione e con l’art. 2 della Convenzione ONU sui Diritti delle persone con disabilità). Il Garante chiarisce che il Sistema Sanitario non può trattare tutti i pazienti secondo standard burocratici uniformi e limitarsi a garantire l'accesso fisico alle Strutture. Se un paziente non è in grado di comprendere le cure, esprimere i propri sintomi, o collaborare con i medici senza la mediazione di chi lo assiste quotidianamente, negare il Caregiver equivale a compiere una DISCRIMINAZIONE INDIRETTA ed a compromettere il nucleo essenziale del Diritto alla salute.


Recita testualmente la Raccomandazione del Garante che: “la presenza del Caregiver della persona con disabilità, costituisce una misura di Accomodamento Ragionevole e, nei casi in cui senza tale supporto la cura non sia pienamente accessibile o effettivamente fruibile, assume rilievo costituzionalmente necessario”.


Un punto di straordinaria importanza della Raccomandazione in esame, riguarda il superamento della nozione formale di "non autosufficienza". Ebbene, il diritto ad avere il Caregiver accanto non spetta solo a chi ha impedimenti fisici o motori, ma deve essere esteso a tutte le situazioni di disabilità grave (ex art. 3, comma 3, Legge 104/1992) in cui emergano bisogni di carattere cognitivo, comunicativo, relazionale o comportamentale.


Il testo esplicita casi in cui il Caregiver svolge funzioni insostituibili di mediazione e stabilizzazione emotiva:

  • Spettro autistico e disabilità intellettive - dove l’alterazione della routine ed i contesti estranei possono provocare gravissimi stress o crisi comportamentali.

  • Disabilità sensoriali (cecità, sordità, sordocecità) - in cui il Caregiver abbatte barriere comunicative decisive per raccogliere la storia clinica o esprimere un consenso informato consapevole, evitando rischiosi errori medici

  • Patologie neuromuscolari complesse (SLA, paralisi, pluriminorazioni) - dove sono necessarie competenze specifiche nella gestione di ausili, posture e bisogni respiratori o alimentari quotidiani.


La Raccomandazione del Garante non è un mero manifesto ideale, ma detta precise linee guida operative vincolanti per Ministero, Regioni ed Aziende Ospedaliere:

  • Diritto alla presenza e continuità - la presenza deve essere garantita non solo durante il ricovero ordinario, ma anche in Pronto Soccorso, durante esami diagnostici invasivi, visite ambulatoriali e – innovazione fondamentale – persino nelle fasi di trasporto sanitario in ambulanza

  • Stop alla logica del visitatore - le Strutture ospedaliere devono adottare regolamenti interni che distinguano nettamente il Caregiver dal visitatore comune, istituendo canali di autorizzazione ed accesso dedicati ed indipendenti dagli orari di visita generali

  • Il passaporto burocratico della Disability Card - per azzerare le lungaggini ed i controlli discrezionali, l’esibizione della European Disability Card con l'indicazione "A" (Accompagnatore) deve essere riconosciuta dalle Strutture come prova semplificata e sufficiente per l'accesso immediato del Caregiver

  • Obbligo di motivazione scritta e tracciabilità dei dinieghi - la presenza del Caregiver è la regola generale. Eventuali restrizioni (es. per documentati rischi infettivi o esigenze cliniche eccezionali) devono essere temporanee, proporzionate e formalizzate per iscritto con motivazione specifica. I dinieghi verbali o fondati su prassi informali non sono più ammessi

  • Procedure di reclamo rapido - gli Ospedali dovranno istituire un Referente e procedure semplificate (anche orali) per consentire a famiglie e Caregiver di presentare reclamo immediato contro i dinieghi illegittimi, ottenendo un riesame in tempi compatibili con l'urgenza sanitaria.


In conclusione, con la Raccomandazione n. 03/2026, l'Autorità Garante impone un cambio di paradigma culturale all'intera Sanità italiana.

Curare una persona non significa solo applicare un protocollo clinico su di un corpo, ma garantire l'accessibilità relazionale e comunicativa. Il patrimonio di conoscenze del Caregiver non è un elemento di disturbo per il personale sanitario, ma una risorsa preziosa che integra le competenze mediche, realizzando quel principio di "umanizzazione delle cure" troppo spesso evocato solo sulla carta.


 
 
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