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CONDOMINIO

  • Avv. Ivana Consolo
  • 1 feb
  • Tempo di lettura: 1 min

Eccoci ad un nuovo, interessante, e curioso aggiornamento. Per Il Sole 24 ORE mi sono occupata di una peculiare vicenda condominiale; vediamo di cosa si tratta.

Abbiamo una Sentenza che, da un lato, riconosce la sussistenza di una responsabilità, e dall'altro, esclude il risarcimento danni.

🟧 LA RESPONSABILITÀ è quella prevista dall'art. 2049 del Codice Civile.

❓ Di cosa si tratta?

Ebbene, se un preposto (la baby sitter di cui si parla nell'articolo) arreca un danno (rottura dell'ascensore condominiale) durante l'espletamento della sua attività, a risponderne saranno i preponenti o committenti (nell'articolo sono i condòmini datori di lavoro).

❓MA IL CONDOMINIO, HA DIRITTO AL RISARCIMENTO?

🟥 Secondo il Tribunale di Verona, nel caso specifico NO.

❓ PERCHÉ?

Perché in corso di giudizio, il condominio NON ha prodotto documentazione talmente specifica e dettagliata da rendere inequivocabile che, la somma spesa per le riparazioni e gli interventi effettuati sull'ascensore, fossero r

iconducibili solo ed esclusivamente al danneggiamento provocato dalla baby sitter.

✔️MORALE DELLA FAVOLA: può capitare che una responsabilità sia sussistente, ma che non siamo stati in grado di provare adeguatamente il danno risarcibile, restando così con "un pugno di mosche"!!


 
 
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