INCLUSIONE SCOLASTICA TRA SISTEMA PUBBLICO E PRIVATO
- Avv. Ivana Consolo
- 1 giorno fa
- Tempo di lettura: 3 min
Dei Diritti scolastici degli alunni fragili, mi sono già ampiamente occupata in questo Blog. La precedente disamina, ha riguardato essenzialmente l'inclusione nelle Scuole Pubbliche.
Ecco i link di riferimento:
Con il presente contenuto divulgativo, mi voglio invece occupare del sistema di istruzione privato.
Ebbene, preliminarmente occorre fissare alcuni PRINCIPI CARDINE:
✅il Diritto all'istruzione è costituzionalmente garantito a tutti, senza distinzione di tipologia di scuola;
✅ il Diritto all'apprendimento prevale sulla natura giuridica dell'istituto;
✅ le famiglie hanno il Diritto di conoscere come verranno garantite le risorse per l'inclusione prima dell'iscrizione;
✅ sempre fondamentale il dialogo tra scuola, famiglia e servizi sanitari.
Tanto stabilito, passiamo ad esaminare le differenze tra:
le scuole paritarie (Legge 62/2000): che fanno parte del Sistema Nazionale di Istruzione e devono garantire standard equivalenti alle scuole statali;
le scuole non paritarie: che sono istituti privati iscritti in appositi elenchi regionali, ma che non possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale senza esami di stato/idoneità.
Le scuole paritarie hanno l'obbligo di accogliere alunni disabili (Legge 104/1992 e DLgs 66/2017). L'accoglienza di alunni fragili costituisce una condizione necessaria per mantenere lo status di "paritaria". Non possono dunque rifiutare l'iscrizione motivandola con la presenza della disabilità, diversamente vi sarebbe una condotta discriminatoria.
Ma come si attua il principio di inclusione? Anche per le paritarie, esiste l'obbligo di redigere il PEI (Piano Educativo Individualizzato), e si devono garantire le ore di sostegno previste da tale fondamentale documento.
Nelle scuole paritarie, come nelle pubbliche, devono essere presenti i docenti di sostegno, che devono possedere i titoli di specializzazione richiesti dalla legge.
Lo Stato eroga contributi alle scuole paritarie per l'accoglienza di alunni disabili.
Sul punto, ecco tutto ciò che è bene conoscere:
• Fondo Nazionale per le Scuole Paritarie: lo Stato stanzia annualmente un fondo
(potenziato negli ultimi anni) destinato specificamente alle scuole paritarie che accolgono alunni disabili.
• Criteri di Ripartizione (D.M. annuale): il Ministero dell'Istruzione e del Merito emana ogni anno un decreto per ripartire le risorse. Per il 2026, si prevede la conferma o l'incremento delle soglie fissate negli anni precedenti (circa 110-120 milioni di euro a livello nazionale come fondo specifico "handicap").
• Contributi Regionali: molte Regioni intervengono con fondi propri per sostenere la parità scolastica, spesso sotto forma di "buoni scuola" o voucher alle famiglie, che possono essere usati per coprire parte delle spese scolastiche.
• Il nodo del costo del sostegno: nonostante i contributi siano aumentati, raramente coprono il 100% del costo di un docente di sostegno specializzato. Tuttavia, la Giurisprudenza è chiara: la scuola paritaria non può riversare il costo mancante sulla singola famiglia dell'alunno disabile tramite rette differenziate, poiché ciò costituirebbe una discriminazione.
• Detrazioni Fiscali: per le famiglie, restano attive le detrazioni IRPEF per le spese di
frequenza scolastica (con i limiti previsti dalla legge di bilancio corrente) e le agevolazioni specifiche per l'assistenza e le terapie legate alla Legge 104.
Veniamo ora alle scuole non paritarie. Qui il regime è differente: non facendo parte del Sistema Nazionale di Istruzione, esse hanno una maggiore autonomia gestionale. Quanto all'inclusione, sebbene debbano rispettare i Diritti civili fondamentali, l'organizzazione dei servizi di supporto è regolata dal contratto privatistico tra scuola e famiglia. Gli alunni devono sostenere esami di idoneità presso scuole statali o paritarie per il riconoscimento del loro percorso.
Di seguito, l'esposizione schematica delle differenze tra scuola privata paritaria e scuola privata tout court:

Mi avvio a concludere il presente contenuto, fornendo i RIFERIMENTI NORMATIVI utili a conoscere meglio il tema trattato. Ecco i pilastri legislativi che regolano l'inclusione scolastica in Italia:
• Costituzione Italiana (artt. 3, 34): sancisce il diritto all'istruzione per tutti i cittadini, senza distinzioni, e il dovere dello Stato di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona.
• Legge 5 febbraio 1992, n. 104: la "Legge Quadro" sulla disabilità: stabilisce i Diritti
all'integrazione scolastica e definisce gli strumenti (allora Diagnosi Funzionale e PDF, oggi sostituiti dal Profilo di Funzionamento)
• Legge 10 marzo 2000, n. 62: istituisce il Sistema Nazionale di Istruzione e definisce le scuole paritarie. Specifica che per ottenere la parità, la scuola deve accettare l'iscrizione di alunni disabili.
• D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66: è il Decreto attuativo della "Buona Scuola" specifico
sull'inclusione. Introduce il Profilo di Funzionamento e riforma le modalità di redazione del PEI ed il ruolo dei GLO.
• D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96: Disposizioni integrative e correttive al decreto 66/2017.
• D.L. 29 dicembre 2020, n. 182: definisce i nuovi modelli nazionali di PEI e le modalità di assegnazione delle misure di sostegno.
• Sentenza Corte Costituzionale n. 80/2010: è un provvedimento molto importante, perché ribadisce che il Diritto all'istruzione dei disabili è un "Diritto fondamentale", che non può essere limitato da carenze di bilancio.
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