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CONDOMINIO

  • Avv. Ivana Consolo
  • 5 giorni fa
  • Tempo di lettura: 1 min

Condominio minimo ed infiltrazioni dal terrazzo: arriva una svolta importante dalla Cassazione.


Se vivete in un "condominio minimo" (composto da sole due unità) ed avete problemi di infiltrazioni provenienti dal terrazzo o lastrico solare del vicino, c'è una novità che vi riguarda da vicino.

Con l'Ordinanza n. 10534 del 21 Aprile 2026, la Corte di Cassazione ha stabilito un nuovo e fondamentale principio di diritto: niente più automatismi nella ripartizione delle spese!


Ecco i punti chiave della decisione:


cosa accadeva prima: fino ad oggi, per prassi, le spese venivano divise secondo l'articolo 1126 del Codice Civile: 1/3 a carico del proprietario del lastrico e 2/3 agli altri condòmini


perché era iniquo: in un condominio di sole due persone, applicare questa regola significava che il condòmino che subiva le infiltrazioni (quindi la parte danneggiata) si trovava a pagare i 2/3 delle spese per riparare la struttura di proprietà esclusiva del vicino


la nuova regola: la Cassazione ha stabilito che, quando il terrazzo copre un solo appartamento, non si applica più l'articolo 1126. Si dovrà invece fare riferimento, per analogia, all'articolo 1125 del Codice Civile: il proprietario del piano superiore sostiene la spesa per il pavimento, mentre la manutenzione del soffitto è a carico del proprietario del piano inferiore


cosa cambia nella pratica? Questa pronuncia garantisce maggiore equità sostanziale, e ci ricorda che le regole non possono essere applicate in modo rigido, ma vanno adattate alla situazione concreta ed all'effettiva utilità degli spazi.


Volete saperne di più su come gestire le spese condominiali nel vostro caso specifico? Contattatemi per una consulenza personalizzata.


Se invece volete leggere il mio articolo in formato integrale, ecco il link:

 
 
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