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CONDOMINIO

  • Avv. Ivana Consolo
  • 9 ott 2025
  • Tempo di lettura: 1 min

Dalla mia nuova Pubblicazione per Il Sole 24 ORE, ecco alcuni interessanti insegnamenti che possono certamente tornare utili ai tanti di voi che vivono in Condominio.


✔️PRIMO PRINCIPIO: il condominio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, e risponde in base all'articolo 2051 del Codice civile dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condòmini.


✔️SECONDO PRINCIPIO: la Cassazione ha statuito che, anche se i danni sono imputabili a vizi edificatori dello stabile (con evidente responsabilità del costruttore - venditore), i difetti originari dell'immobile non sono tuttavia equiparabili al caso fortuito, ovvero alla causa di esonero del custode dalla sua specifica responsabilità.


❓Ma cosa succede se i vizi edificatori dello stabile riguardano il solaio e provocano lo sfondellamento dello stesso❓



✔️TERZO PRINCIPIO: il solaio non è una parte comune del condominio, bensì una struttura di cui sono comproprietari i singoli condòmini che abitano gli immobili posti uno sopra l'altro, come stabilito dall'articolo 1125 del Codice civile. In questo caso, il condominio non è tenuto al dovere di custodia, e dunque non può essere citato in giudizio. La controversia coinvolgerà solo i condòmini abitanti uno sopra l'altro, e la condanna sarà a carico dell'occupante il piano superiore.


 
 
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