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CONDOMINIO

  • Avv. Ivana Consolo
  • 3 ore fa
  • Tempo di lettura: 1 min

Quest'oggi, per Il Sole 24 ORE Condominio & Immobili, mi sono occupata di lavori in condominio che arrechino una qualche turbativa alla proprietà esclusiva.

❓ COSA È SUCCESSO?

In un fabbricato, si decideva di avviare lavori di ristrutturazione su parti comuni, ma l'impresa, contravvenendo agli accordi iniziali, iniziava ad utilizzare come "deposito di cantiere" una terrazza di proprietà esclusiva, che subiva dei danni materiali, e veniva altresì gravata dalla collocazione della piattaforma mobile.

❓ COSA FA IL CONDOMINO PROPRIETARIO DEL TERRAZZO?

Si rivolge al Tribunale per chiedere il risarcimento di ogni danno sopportato, compreso quello da turbativa della tranquillità e della quiete domestica

❓ COSA DECIDE IL TRIBUNALE?

I giudici individuano la norma di riferimento, che è l'art. 843 del Codice civile. Tale articolo stabilisce che, il proprietario, deve tollerare il passaggio e l'accesso attraverso la sua proprietà per ragioni di necessità. Ma se ne derivano danni, allora gli è dovuta una congrua indennità. Al condòmino viene quindi riconosciuta un'indennità corrispondente al mancato guadagno che avrebbe potuto introitare se, durante il periodo di esecuzione dei lavori, avesse concesso in locazione la sua terrazza. Nulla gli è dovuto per la "navicella mobile" (ritenuta ineludibile), nonché per il disturbo alla quiete domestica (niente avveniva dentro casa).


 
 
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