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CONDOMINIO

  • Avv. Ivana Consolo
  • 4 dic
  • Tempo di lettura: 1 min

Per Il Sole 24 ORE Condominio & Immobili, oggi ci occupiamo di RESPONSABILITÀ PER CUSTODIA ai sensi dell'art. 2051 del Codice civile.


❓ DI COSA SI TRATTA?


Chiunque abbia un ampio e generale DOVERE DI CUSTODIA verso determinati beni, deve costantemente vigilare ed attivarsi affinché, i beni in questione, non siano fonte di nocumento e danno.


❓ ESISTE IL DOVERE DI CUSTODIA IN CAPO AL CONDOMINIO?


Assolutamente SÌ. Il Condominio TUTTO è responsabile per ogni danno venga cagionato, ai condòmini ed ai terzi, dai beni comuni della compagine.


❓E SE QUALCUNO CADE E SI FA MALE A CAUSA DEL MALFUNZIONAMENTO DELLA MOLLA DEL PORTONE D'INGRESSO, E DEL MANCATO ANCORAGGIO AL SUOLO DELLO ZERBINO POSTO DINANZI AL PORTONE?


Anche in questo caso, RISPONDE il Condominio; difatti, in qualità di CUSTODE DELL'ATRIO, il suo dovere si ESTENDE anche a tutto ciò che ne fa parte, compresi il portone d'ingresso, e lo zerbino collocato dinanzi ad esso.


🟥 DUNQUE: l'omessa riparazione della molla difettosa, e la mancata sistemazione dello zerbino in modo tale da non rappresentare un'insidia, INTEGRANO gli estremi della responsabilità di cui all'art. 2051 cc.


 
 
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