CONDOMINIO
- Avv. Ivana Consolo
- 8 apr
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Nel mio nuovo articolo, pubblicato su Il Sole 24 ORE NT Plus Condominio & Immobili, mi sono occupata di un tema molto interessante: relativamente ai parcheggi condominiali, il vincolo pubblico batte l’asta giudiziaria.
Ebbene, un’importante Sentenza del Tribunale di Catanzaro (n. 678/2026) ribadisce l'intangibilità del diritto d'uso dei condòmini sulle aree parcheggio. Anche se l'area viene acquistata tramite una procedura esecutiva, il Decreto di trasferimento non "cancella" il vincolo di destinazione impresso dalla Legge Ponte (765/1967).
Ecco i punti chiave del Provvedimento:
diritto inviolabile: per i fabbricati costruiti tra il 1967 ed il 2005, il legame tra unità abitativa e parcheggio è inderogabile.
Niente "effetto purgativo” del Decreto di trasferimento: l’art. 586 c.p.c. elimina ipoteche e pignoramenti, ma non i vincoli pubblicistici ed i diritti reali d'uso già maturati.
tutela dei condòmini: prevale l’interesse pubblico all'ordinato assetto urbanistico sulla libertà contrattuale.
In estrema sintesi: la Sentenza che ho analizzato nel mio contributo, rappresenta un rilevante monito per chi acquista aree urbane all'asta: la situazione di fatto ed i vincoli legali precedono il titolo d’acquisto
Al seguente link, il testo integrale dell'articolo:


