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LA TUTELA PATRIMONIALE NEL "DOPO DI NOI"

  • Avv. Ivana Consolo
  • 21 gen
  • Tempo di lettura: 3 min

L'obiettivo della Legge 112/2016 è garantire una vita dignitosa alle persone con disabilità grave quando viene meno il sostegno familiare, permettendo ai genitori (e non solo) di pianificare il futuro economico dei figli attraverso strumenti privatistici flessibili.


La successione ereditaria del disabile.

Un figlio disabile può ereditare come chiunque altro, ma la modalità di accettazione dipende dalla sua condizione giuridica.

  • Nel caso in cui vi sia un Tutore: l'accettazione deve avvenire con beneficio d'inventario previa autorizzazione del Giudice Tutelare, per proteggere il patrimonio personale del disabile dai debiti ereditari.

  • Nel caso in cui vi sia un Amministratore di Sostegno (AdS): il beneficio d'inventario è obbligatorio solo se espressamente previsto nel Decreto di Nomina dal Giudice Tutelare.

  • Incompatibilità: Tutori e AdS non possono essere nominati eredi, a meno che non siano stretti congiunti (coniuge, figli, genitori, fratelli/sorelle) o nominati prima dell'assunzione dell'incarico.


Gli strumenti del "Dopo di Noi" (Legge 112/2016).

La legge valorizza l'autonomia privata attraverso tre istituti principali, tutti richiedenti la forma dell'atto pubblico. È quindi di ogni evidenza che, per una adeguata predisposizione del futuro patrimoniale di un soggetto fragile, è del tutto necessario richiedere la consulenza e l'assistenza del Notaio.


Ma vediamo quali strumenti specifici la normativa mette a disposizione delle famiglie.




Di seguito, ulteriori tabelle schematiche che mettono a confronto i tre strumenti principali previsti dalla Legge 112/2016, utilizzando esempi pratici.



Affinchè gli strumenti di cui sopra possano beneficiare delle agevolazioni fiscali della Legge 112/2016, devono rispettare alcune condizioni tassative presenti in tutti e tre i casi:

  • Atto Pubblico: devono essere stipulati davanti ad un Notaio.

  • Esclusività: il beneficiario deve essere una persona con disabilità grave accertata.

  • Durata: il termine finale deve coincidere tassativamente con la data della morte della persona con disabilità.

  • Controllo: è obbligatorio individuare un guardiano o un soggetto preposto alla vigilanza per tutta la durata del vincolo.

  • Rendicontazione: devono essere indicati chiaramente gli obblighi e le modalità con cui chi gestisce i beni rende conto del proprio operato.


Agevolazioni fiscali e condizioni.

Per incentivare gli strumenti sin qui esposti, il Legislatore ha previsto un regime di forte favore:

  • Esenzioni ed Imposte Fisse: esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni, ed applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.

  • Detrazioni e Deduzioni: maggior detrazione per polizze assicurative e deducibilità delle erogazioni liberali (fino al 20% del reddito imponibile o 100.000 euro annui).

  • IMU: i Comuni possono prevedere aliquote ridotte o esenzioni per gli immobili conferiti.


Condizione SEMPRE essenziale: il beneficiario deve avere una disabilità grave riconosciuta (art. 3, comma 3, Legge 104/92) al momento della costituzione dello strumento.


Approfondimenti ed aggiornamenti.

  1. Il Progetto di Vita (art. 14 L. 328/00): è il cardine su cui deve poggiare il trust o l'affidamento fiduciario. La giurisprudenza recente sottolinea che gli strumenti patrimoniali devono essere "cuciti" sul Progetto di Vita, non solo per gestire i soldi, ma anche per garantire l'inclusione sociale.

  2. Trust Autodichiarato: l'Agenzia delle Entrate ha ormai sdoganato il trust dove il genitore è anche trustee. Questo è utilissimo nella fase del "Durante Noi" per iniziare a gestire il patrimonio insieme al figlio, prima che i genitori diventino troppo anziani.

  3. Riforma del Terzo Settore: spesso il "fiduciario" nei fondi speciali è un Ente del Terzo Settore (ETS). È importante verificare che l'Ente scelto abbia nel proprio Statuto finalità compatibili con la Legge 112/2016 per evitare contestazioni fiscali.

 
 
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