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CONDOMINIO

  • Avv. Ivana Consolo
  • 25 lug
  • Tempo di lettura: 1 min

AUTOCLAVE RUMOROSA IN CORTILE: CHI PAGA E CONTRO CHI BISOGNA AGIRE?


Il rumore dell'autoclave posizionata nel cortile condominiale vi toglie il sonno? Attenzione a non "bussare alla porta sbagliata" in caso di causa legale!


Con una recente Ordinanza del 22 Giugno 2026, il Tribunale di Palermo ha posto alcuni punti fermi, per poi chiarire un principio fondamentale di diritto condominiale:


I motorini dell'autoclave sono privati: anche se si trovano in un cortile o pozzo luce comune, se servono singole abitazioni sono di proprietà esclusiva dei singoli condòmini.

Il Condominio non risponde dei beni dei singoli: l'amministratore non ha il potere di riparare o rimuovere beni privati. Pertanto, il Condominio non risponde dei danni da rumore ed è privo di "legittimazione passiva".

L'azione legale va rivolta solo ai proprietari dell'impianto: chi lamenta il rumore insostenibile deve agire direttamente contro il singolo proprietario dell'autoclave rumorosa, non contro l'intero condominio.


Principio generale: l'uso del cortile per l'allaccio idrico è del tutto lecito (art. 1102 c.c.), ma la responsabilità per il cattivo funzionamento, o la rumorosità, resta esclusivamente in capo a chi ne è proprietario.

 
 
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